Art. 4.
(Disposizioni concernenti l'Unità tecnica-Finanza di progetto).

      1. All'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Ferme restando le competenze attribuite al CIPE in materia di istruttoria e di finanziamento delle opere pubbliche ai sensi della legislazione vigente, è istituita, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture, l'Unità tecnica-Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità"»;

          b) al comma 11, le parole: «Il CIPE» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture».

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere

 

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delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati:

          a) le modalità organizzative dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominata «Unità»;

          b) il numero dei componenti l'organico dell'Unità, i requisiti di professionalità ad essi richiesti e i criteri per la loro selezione da parte del Ministro delle infrastrutture, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) le modalità di nomina dei componenti l'organico dell'Unità, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;

          d) il trattamento economico spettante ai componenti l'organico dell'Unità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 sono abrogati:

          a) i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2003, n. 162.